Art. 5.
(Tutela dei praticanti).

      1. Il professionista delle attività motorie sportive, l'allenatore e preparatore fisico e atletico, lo specialista dell'attività motoria per il benessere e il manager delle attività motorie e sportive hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l'esercizio della rispettiva professione ai sensi dell'articolo 4.
      2. Nelle strutture sanitarie e socio-pedagogiche, negli istituti di rieducazione e di pena e nelle comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di assistenza e di rieducazione sociale e civile, nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché nelle strutture sanitarie, nelle palestre, nelle piscine, negli impianti sportivi, nei centri sportivi polivalenti e

 

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affini, in cui sono svolte attività motorie e sportive di recupero dell'efficienza psico-fisica, è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra i professionisti di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
      3. Le strutture indicate al comma 2, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alla disposizione di cui al citato comma 2 entro tre anni dalla medesima data.
      4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 sono obbligati a rendere al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro il termine di cui al comma 3, per le strutture già operanti, apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia attestata l'assunzione da parte della struttura interessata di almeno un responsabile di settore in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
      5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta, a carico della struttura interessata, la revoca, con
 

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effetto immediato, dei provvedimenti autorizzativi connessi allo svolgimento delle attività motorie e sportive di cui alla presente legge.
      6. Le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti nonché gli enti e le strutture pubblici che svolgono od organizzano sotto qualunque forma le attività motorie e sportive di cui alla presente legge, o che sovrintendono alle stesse, anche in deroga alle norme in vigore, hanno l'obbligo di assumere almeno uno dei professionisti di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, prima di poter procedere a nuove assunzioni.
 

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